Willibrord Lösing Filterproduktion GmbH
Termini e condizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione
1.
Si applicano esclusivamente le presenti CGC. Non riconosciamo le CGC dei nostri
partner commerciali che divergono dalle nostre CGC o che vi si oppongono, a meno che
non abbiamo espressamente acconsentito per iscritto alla loro validità. Le nostre CGC
si applicano anche quando forniamo prestazioni (ad es. consegniamo merce) o le
riceviamo senza riserve, pur essendo a conoscenza delle CGC divergenti o
contrastanti dei nostri partner commerciali.
2.
Le presenti CGC si applicano sia nei confronti dei consumatori (§ 13 BGB) sia nei
confronti degli imprenditori (§ 14 BGB), salvo diversa distinzione all’interno delle
clausole seguenti.
§ 2 Rapporti obbligatori precontrattuali e conclusione del contratto
1.
Le nostre offerte sono sempre senza impegno. Un ordine o una richiesta costituisce
un’offerta vincolante del cliente, che possiamo accettare entro 2 settimane mediante
invio di una conferma d’ordine o mediante l’esecuzione della prestazione. Se l’ordine
viene effettuato tramite lo store online, il termine di accettazione è di 2 giorni.
2.
Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su tutti i documenti, come ad esempio
foto, calcoli, disegni ecc., anche quelli riservati. La trasmissione a terzi richiede il
nostro esplicito consenso scritto.
§ 3 Condizioni di pagamento
1.
Il prezzo offerto è vincolante e include, nei confronti dei consumatori, l’IVA
legale. Per gli imprenditori è indicato solo il prezzo netto; l’IVA legale viene
indicata separatamente in fattura. Si applica l’aliquota IVA legale vigente al
momento dell’emissione della fattura.
2.
Nei confronti dei consumatori sono ammesse variazioni di prezzo se tra la
conclusione del contratto e la data di consegna concordata trascorrono più di 4 mesi.
Se in questo periodo, fino alla consegna, variano i costi salariali o dei materiali,
siamo autorizzati ad adeguare il prezzo in base agli aumenti o alle riduzioni dei costi.
Il cliente ha diritto di recesso solo se l’aumento di prezzo supera in modo
significativo l’aumento del costo generale della vita tra l’ordine e la consegna.
3.
Nei confronti degli imprenditori si applica un prezzo superiore a quello concordato se
al momento della prestazione il prezzo concordato è aumentato a causa di una
variazione del prezzo di mercato o a causa di terzi da noi incaricati per l’esecuzione
della prestazione, che a loro volta richiedono compensi più elevati. Se il prezzo
superiore è pari o superiore al 20% rispetto a quello concordato, il partner
contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto. Il recesso deve essere esercitato
immediatamente dopo la comunicazione del prezzo aumentato.
4.
Il compenso deve essere pagato entro 7 giorni dal ricevimento della merce o
dall’esecuzione della prestazione. Trascorso questo termine, il partner contrattuale
entra automaticamente in mora. La detrazione di sconti o i pagamenti rateali
richiedono il nostro esplicito consenso scritto.
5.
Il diritto di compensazione spetta al partner contrattuale solo se i crediti opposti
sono da noi riconosciuti senza contestazione, reciprocamente collegati al nostro
credito principale o accertati con sentenza passata in giudicato. Il diritto di ritenzione
è limitato nei confronti degli imprenditori nel senso che può essere esercitato solo se il
credito opposto si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
§ 4 Termini di consegna
1.
Se sono stati concordati termini di consegna, questi si prorogano in caso di sciopero
e di forza maggiore e se il partner contrattuale non adempie ai suoi obblighi di
collaborazione, per la durata del ritardo.
2.
Se il partner contrattuale è un imprenditore, si considera concordata la consegna
franco fabbrica; ciò non vale solo se è stato stipulato un accordo diverso che richiede
la nostra conferma scritta o se dalla conferma d’ordine risulta qualcosa di diverso.
§ 5 Ritardo nell’accettazione
Se il partner contrattuale, dopo la scadenza di un termine supplementare adeguato, minacciando di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento danni in luogo della prestazione dopo l’inutile decorso del termine, tace o rifiuta espressamente l’accettazione, resta fermo il nostro diritto all’adempimento del contratto. Abbiamo tuttavia il diritto, in questi casi, di recedere dal contratto e/o di richiedere il risarcimento danni in luogo della prestazione. Come risarcimento danni in luogo della prestazione possiamo richiedere il 25% del prezzo netto, salvo che il partner contrattuale non dimostri che il danno non si è verificato affatto o non si è verificato nell’importo forfettario.
§ 6 Responsabilità
1.
Se il partner contrattuale è un consumatore, deve segnalare per iscritto i difetti
evidenti entro 2 settimane dalla comparsa del difetto. Se la segnalazione del difetto
non avviene entro questo termine, i diritti di garanzia si estinguono. Ciò non vale se
abbiamo occultato dolosamente il difetto o abbiamo assunto una garanzia per la
qualità della cosa (§ 444 BGB). Per il resto, in presenza di un difetto, rispondiamo
secondo le disposizioni di legge.
2.
Nei confronti degli imprenditori ci riserviamo, in presenza di un difetto, di scegliere il
tipo di adempimento successivo.
3.
Nei confronti dei consumatori, il termine di prescrizione per i diritti derivanti da un
difetto è di 2 anni per la consegna di cose nuove e di 1 anno per la consegna di cose
usate; il termine decorre dal passaggio del rischio.
4.
Nei confronti degli imprenditori, il termine di prescrizione per i diritti derivanti da un
difetto è in linea di principio di un anno. Restano fermi i termini di prescrizione in caso
di regresso ai sensi dei §§ 478 e 479 BGB.
5.
La responsabilità per violazioni contrattuali e la responsabilità extracontrattuale sono
limitate al dolo e alla colpa grave. L’esclusione della responsabilità vale anche per le
violazioni colpose lievi dei nostri ausiliari. Ciò non vale in caso di lesioni alla vita, al
corpo e alla salute, nonché in caso di danni dovuti a ritardo.
6.
Nella misura in cui la responsabilità ai sensi del § 6 n. 5 per danni che non derivano
da lesioni alla vita, al corpo o alla salute non è esclusa per colpa lieve, tali diritti si
prescrivono entro un anno.
7.
Nella misura in cui la responsabilità per risarcimento danni nei nostri confronti è
esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per risarcimento
danni dei nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.
§ 7 Riserva di proprietà
1.
Nei confronti dei consumatori ci riserviamo la proprietà della merce fino al completo
pagamento del prezzo d’acquisto.
2.
Nei confronti degli imprenditori ci riserviamo la proprietà della merce fino
all’adempimento di tutti i crediti nei confronti dell’imprenditore.
3.
Se un terzo procede all’esecuzione forzata su merce con riserva di proprietà, il
partner contrattuale deve comunicarcelo immediatamente.
4.
Se il partner contrattuale è un imprenditore, in caso di rivendita o locazione della
merce consegnata con riserva, cede a noi a titolo di garanzia i crediti derivanti nei
confronti dei suoi partner contrattuali.
5.
Se il valore della garanzia dei nostri crediti nei confronti del partner contrattuale
supera il 20%, siamo tenuti a liberare le garanzie su sua richiesta.
§ 8 Obbligo di forma
Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti che vengono rese nei nostri confronti o nei confronti di terzi richiedono la forma scritta.
§ 9 Prescrizione dei diritti al pagamento
In deroga al § 195 BGB, i nostri crediti di pagamento si prescrivono in 5 anni. La prescrizione inizia alla fine dell’anno in cui è sorto il credito e il creditore ne ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza senza colpa grave.
§ 10 Varie
1.
Il luogo di adempimento e di pagamento è la nostra sede, salvo diverso accordo
espresso per iscritto.
2.
È esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna. Si applica il diritto della
Repubblica Federale di Germania.
3.
Se il partner contrattuale è un commerciante, una persona giuridica di diritto
pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente è il tribunale
competente per la nostra sede.